Normativa sull'etichettatura dei valori nutrizionali

A seguito delle numerose richieste Helmac ha raccolto per i propri clienti alcune informazioni riguardo la normativa che regola l'etichettatura con informazioni nutrizionali che è entrata in vigore il 14 Dicembre del 2016. Helmac consiglia comunque di rivolgersi a consulenti qualificati per sapere se e come adempiere a questa normativa e declina ogni responsabilità circa la possibilità di eventuali inesattezze tecniche o di fatto e/o errori tipografici per i quali è prevista, a seguito di una segnalazione, immediata correzione.

Chi è obbligato a riportare le informazioni nutrizionali sui prodotti?

  • Gli alimenti venduti sfusi o preincartati per la vendita diretta sono in ogni caso esclusi dalla tabella nutrizionale obbligatoria
  • Gli alimenti preimballati da imprese artigiane immessi sul mercato locale (provinciale, inter-provinciale, regionale o inter-regionale, nel raggio approssimativo di un centinaio di chilometri) dovrebbero venire ragionevolmente escluso dal predetto obbligo.
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Riferito a quale quantità di prodotto devono essere riportati i valori?

Il regolamento UE 1169/11 prevede il solo obbligo di indicare i valori nutrizionali riferiti a 100g o 100 ml di prodotto, i quali perciò non variano a seconda del peso di ciascuna unità di vendita.
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Quali sono i prodotti preincartati?

I prodotti preincartati sono quegli alimenti che vengono chiusi in un involucro o in un incarto negli esercizi di vendita per la consegna diretta all’acquirente o per la vendita a libero servizio, a prescindere dal sistema di chiusura più o meno sigillante.
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Quali sono i prodotti esenti da tale obbligo?

1. I prodotti non trasformati che comprendono un solo ingrediente o una sola categoria di ingredienti;
2. i prodotti trasformati che sono stati sottoposti unicamente a maturazione e che comprendono un solo ingrediente o una sola categoria di ingredienti;
3. le acque destinate al consumo umano, comprese quelle che contengono come soli ingredienti aggiunti anidride carbonica e/o aromi;
4. le piante aromatiche, le spezie o le loro miscele;
5. il sale e i succedanei del sale;
6. gli edulcoranti da tavola;
7. i prodotti contemplati dalla direttiva 1999/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 febbraio 1999, relativa agli estratti di caffè e agli estratti di cicoria ( 1 ), i chicchi di caffè interi o macinati e i chicchi di caffè decaffeinati interi o macinati;
8. le infusioni a base di erbe e di frutta, i tè, tè decaffeinati, tè istantanei o solubili o estratti di tè, tè istantanei o solubili o estratti di tè decaffeinati, senza altri ingredienti aggiunti tranne aromi che non modificano il valore nutrizionale del tè;
9. gli aceti di fermentazione e i loro succedanei, compresi quelli i cui soli ingredienti aggiunti sono aromi;
10. gli aromi;
11. gli additivi alimentari;
12. i coadiuvanti tecnologici;
13. gli enzimi alimentari;
14. la gelatina;
15. i composti di gelificazione per marmellate;
16. i lieviti;
17. le gomme da masticare;
18. gli alimenti confezionati in imballaggi o contenitori la cui superficie maggiore misura meno di 25 cm 2 ;
19. gli alimenti, anche confezionati in maniera artigianale, forniti direttamente dal fabbricante di piccole quantità di prodotti al consumatore finale o a strutture locali di vendita al dettaglio che forniscono direttamente al consumatore
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Come devono essere riportati i dati su etichetta?

  • I dati che devono essere riportato obbligatoriamente in etichetta sono: il valore energetico (energia) da esprimere in kJ e in kcal,proteine, carboidrati, di cui zuccheri,grassi, di cui saturi, fibre, sodio (sale)
  • la presentazione deve essere in tabella : I dati devono figurare nello stesso campo visivo, in un formato chiaro e seguendo l’ordine di elencazione dei nutrienti stabilito nel regolamento. ma in caso lo spazio a disposizione non sia sufficiente per inserire il formato tabulare è possibile riportare la dichiarazione in formato lineare. I dati vanno espressi per 100 g o per 100 ml
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